lunedì 20 aprile 2020



Decreto cura Italia del 16 marzo 2020- D.P.C.M. 8 Marzo 2020 - D.P.C.M. 9 Marzo 2020 - Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid -19 - D.P.C.M. 11 Marzo 2020.

le attuali misure governative poste in essere per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno notevolmente modificato la nostra vita. Analizzando la mappa nazionale di diffusione del coronavirus, si riscontrano contagi avvenuti tra persone che non avevano contatti diretti, ma abitavano nello stesso condominio. Nei condominii, infatti, il contatto può avvenire negli spazi comuni, attraverso superfici diverse come, ad esempio, porte, pulsantiere, maniglie, corrimano, ecc., sulle quali il virus può resistere più a lungo, come chiariscono le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità.

A tal proposito in alcuni Comuni i sindaci hanno emesso provvedimenti ordinando, entro termini perentori, operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro e anche dei condominii.

Il Ministero della Salute già con la circolare n. 3190 del 3 febbraio scorso, oltre a chiarire la responsabilità del datore di lavoro nell'adozione delle misure di contrasto alla diffusione del virus per la tutela dei lavoratori, ha invitato anche tutti ad adottare le comuni misure preventive. Nei condominii tale compito è affidato all’amministratore che, oltre a sensibilizzare i condòmini divulgando tutte le informazioni necessarie anche mediante comunicazioni apposite in bacheca, deve provvedere alla sanificazione degli spazi comuni.

Questo perché il Covid-19 può resistere per molti giorni all’interno di parti organiche, come la saliva ed altre secrezioni umane che, espulse dal corpo insieme a sporco e grasso, contribuiscono alla creazione di un substrato organico denominato Biofilm, il quale protegge il virus da eventi esterni e ne facilita l’ancoraggio agli ospiti. Il Biofilm può depositarsi su qualsiasi tipologia di superficie alla quale la persona contagiosa si è avvicinata e non può essere eliminato completamente con l’utilizzo di comuni disinfettanti.

Il Coronavirus può resistere su superfici inanimate, fino a 9 giorni con variazioni causate dalla temperatura, se inferiore ai 4°C o superiore ai 30/40°C.

Gli operatori delle Aziende di sanificazione dovranno essere dotati:
di nebulizzatori a spalla o cannoni irrogatori su automezzi, nelle aree aperte;
di aerosolizzatori che non bagnano, nelle aree a spazio chiuso.

Le Aziende di sanificazione dovranno rilasciare un certificato che attesti, ai sensi e agli effetti della Nota Ministeriale del Ministero della Salute n. 0005443-22/02/2020-DGRPR-DGPRE-P del 22/02/20202, l’avvenuta sanificazione degli ambienti con soluzioni a basi di perossidi e tensioattivo anionico allo 0,5%, al fine di inibire lo sviluppo del virus Covid-19.

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