MAGGIORI ADEMPIMENTI E COSTI
PER CONSULENZA FISCALE 2015
Dal 2015, a valere dal periodo d'imposta in corso, il vecchio CUD verrà sostituito dalla nuova
CERTIFICAZIONE UNICA ("CU") che non accoglie più soltanto i dati relativi ai dipendenti, ma anche quelli relativi a tutti i percipienti del condominio.
Dunque non è più possibile certificare le somme erogate e le ritenute operate nei confronti di appaltatori,
collaboratori e professionisti con il modulo a schema libero che si utilizza da sempre. Per i dati 2014 l'amministratore consegnerà ai percipienti il modello CU.
La scadenza subisce un breve rinvio: dal tradizionale 28 febbraio,
la consegna della certificazione a lavoratori subordinati e parasubordinati, professionisti, collaboratori e appaltatori deve avvenire entro il 07 marzo di ogni anno.
La novità di maggiore impatto è che l'amministratore non deve solo consegnare ai percipienti il modello
CU ma deve anche inviarlo all'Agenzia delle Entrate entro lo stesso termine di consegna ai percipienti, e cioè entro il 07 marzo, in modo autonomo o tramite il proprio consulente di fiducia. E' previsto anche un sistema sanzionatorio che prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni CU non inviata all'Agenzia delle Entrate entro il 07 marzo 2015.
La nuova certificazione non contiene tutti i dati che vengono poi inseriti nel 770 e pertanto
i sostituti d'imposta, tra cui il condominio, restano obbligati all'invio telematico del modello alle scadenze previste, eventuali proroghe comprese, in modo autonomo o tramite il proprio consulente di fiducia.
Considerata la duplicazione degli adempimenti, si consiglia di maggiorare, al limite raddoppiandolo,
l'importo da inserire nel bilancio preventivo per la redazione del 770 2015.
Inoltre, si invita a considerare anticipato il periodo in cui consegnare al proprio consulente la documentazione
per la redazione del 770 dal momento che sulla dichiarazione gli unici dati da inserire e non contenuti nella CU sono quelli relativi ai versamenti.
Infine, si ricorda che la CU, così come le precedenti certificazioni a schema libero, deve essere consegnata
a prescindere dall'avvenuto o meno versamento delle ritenute con F24 e che i termini per il ravvedimento operoso di omessi o carenti versamenti restano sempre quelli di presentazione del 770. |
mercoledì 22 ottobre 2014
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