lunedì 20 aprile 2020



Decreto cura Italia del 16 marzo 2020- D.P.C.M. 8 Marzo 2020 - D.P.C.M. 9 Marzo 2020 - Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid -19 - D.P.C.M. 11 Marzo 2020.

le attuali misure governative poste in essere per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno notevolmente modificato la nostra vita. Analizzando la mappa nazionale di diffusione del coronavirus, si riscontrano contagi avvenuti tra persone che non avevano contatti diretti, ma abitavano nello stesso condominio. Nei condominii, infatti, il contatto può avvenire negli spazi comuni, attraverso superfici diverse come, ad esempio, porte, pulsantiere, maniglie, corrimano, ecc., sulle quali il virus può resistere più a lungo, come chiariscono le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità.

A tal proposito in alcuni Comuni i sindaci hanno emesso provvedimenti ordinando, entro termini perentori, operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro e anche dei condominii.

Il Ministero della Salute già con la circolare n. 3190 del 3 febbraio scorso, oltre a chiarire la responsabilità del datore di lavoro nell'adozione delle misure di contrasto alla diffusione del virus per la tutela dei lavoratori, ha invitato anche tutti ad adottare le comuni misure preventive. Nei condominii tale compito è affidato all’amministratore che, oltre a sensibilizzare i condòmini divulgando tutte le informazioni necessarie anche mediante comunicazioni apposite in bacheca, deve provvedere alla sanificazione degli spazi comuni.

Questo perché il Covid-19 può resistere per molti giorni all’interno di parti organiche, come la saliva ed altre secrezioni umane che, espulse dal corpo insieme a sporco e grasso, contribuiscono alla creazione di un substrato organico denominato Biofilm, il quale protegge il virus da eventi esterni e ne facilita l’ancoraggio agli ospiti. Il Biofilm può depositarsi su qualsiasi tipologia di superficie alla quale la persona contagiosa si è avvicinata e non può essere eliminato completamente con l’utilizzo di comuni disinfettanti.

Il Coronavirus può resistere su superfici inanimate, fino a 9 giorni con variazioni causate dalla temperatura, se inferiore ai 4°C o superiore ai 30/40°C.

Gli operatori delle Aziende di sanificazione dovranno essere dotati:
di nebulizzatori a spalla o cannoni irrogatori su automezzi, nelle aree aperte;
di aerosolizzatori che non bagnano, nelle aree a spazio chiuso.

Le Aziende di sanificazione dovranno rilasciare un certificato che attesti, ai sensi e agli effetti della Nota Ministeriale del Ministero della Salute n. 0005443-22/02/2020-DGRPR-DGPRE-P del 22/02/20202, l’avvenuta sanificazione degli ambienti con soluzioni a basi di perossidi e tensioattivo anionico allo 0,5%, al fine di inibire lo sviluppo del virus Covid-19.

COVID-19



Gentili Associati
facciamo seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute in tema di sanificazioni ambienti condominiali e, fermo quanto eventualmente disposto nello specifico dalle ordinanze comunali della cui informativa ognuno dovrà farsi carico, deve ribadirsi che il Ministero della Salute, già con circolare n. 3190/2020 ha invitato tutti ad adottare le comuni misure preventive, affidando tale compito, nei condominii, agli amministratori i quali, oltre a sensibilizzare gli stessi condòmini, devono provvedere alla sanificazione degli spazi comuni, operazione questa da effettuarsi, in questo caso di emergenza, senza la preventiva autorizzazione assembleare, considerato il fatto che, vista l’emergenza sanitaria in essere, le assemblea non possono essere tenute. Ovviamente, alla prima occasione utile in cui sarà possibile convocare l’assemblea, l’amministratore porterà a ratifica il suo operato, mostrando la certificazione rilasciata dalla ditta che ha effettuato la sanificazione, ai sensi della Nota Ministeriale del Ministero della Salute n. 0005443/2020-DGRPR-DGPRE-P del 2020.



All’invito così formulato dal Ministero, corrisponde, quindi, una precisa responsabilità del datore di lavoro, nella fattispecie l’amministratore, nell’adozione di tutte quelle misure di contrasto alla diffusione del virus, sanificazione compresa, finalizzate alla tutela della salute di tutti.



Cordiali saluti

venerdì 15 febbraio 2019

DECRETO DI TRASFERIMENTO: LA TEMPISTICA SI ALLUNGA A FAVORE DEL DEBITORE MOROSO

Il 7.2.2019, nel sostanziale silenzio della stampa, all’interno della declamata "Legge semplificazioni" (D.L. 135/2018 convertito in legge dopo lo scrutinio favorevole della Camera con voto di fiducia del 7.2.2019 ed in corso di pubblicazione alla data di scritturazione) è stata approvata una norma, che grande rilievo avrà nello sviluppo delle procedure esecutive relative ad immobili siti in Condominio. 
Sostituendo la norma "provvisoria" dell’art. 4 comma 2 del DL 135/2018 che, nel modificare l’art. 560 cpc, consentiva ai soggetti titolari di crediti verso le Pubbliche amministrazioni di posticipare la liberazione dell’immobile pignorato oltre la pronuncia del decreto di trasferimento, infatti, il Legislatore,  in sede di conversione, ha allargato la platea dei beneficiari della misura, estendendo il campo di applicazione del beneficio a tutti i debitori occupanti l’immobile - indipendentemente dalla sussistenza di situazioni creditorie nei confronti dello Stato -: pur limitando il diritto di occupazione del bene solo sino al momento della pronuncia del decreto di trasferimento. Se prima, già con l’ordinanza in cui disponeva la vendita, il Giudice dell’esecuzione poteva disporre - e normalmente disponeva - la liberazione del bene, anche per agevolarne la vendita coattiva, ora, per effetto della riforma, il debitore moroso - ed i suoi familiari conviventi -  potranno continuare ad occupare il bene e ad utilizzare i relativi servizi condominiali, per mesi, se non anni, dopo la disposta vendita. Ampie nuvole sembrano addensarsi sui Condomini: appare presumibile ritenere che la norma inciderà sulla appetibilità del bene all’incanto, se non sul sviluppo dell'intera gestione condominiale.  

mercoledì 27 gennaio 2016

La L. n. 208 del 28/12/15 detta anche “legge di stabilità 2016” all’art. 1, 59° comma, è intervenuta modificando l’art. 13, 1° comma, della L. n. 431/98, riguardante i contratti di locazione ad uso abitativo. La nuova norma recita: “[…]. È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile”. 
La modifica riguarda l’obbligo imposto al proprietario dell’unità immobiliare, di comunicare all’amministratore di condominio gli estremi della registrazione del contratto. Detta norma sancisce, infatti, il principio che non è più sufficiente la semplice comunicazione all’amministratore del nome del conduttore: entro sessanta giorni dalla registrazione del contratto dovranno essere comunicati anche gli estremi di detto adempimento. Quanto all’aggettivo usato dal legislatore “comunicazione documentata” sembrerebbe fare riferimento alla necessità di allegare alla comunicazione copia della ricevuta di registrazione o quanto meno un suo estratto. 

giovedì 20 agosto 2015

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Con il dm 140/2014 è diventato obbligatorio per gli Amministratori Condominiali svolgere ogni anno un corso obbligatorio di  15 ore annue. Al termine delle stesse dovrà essere sostenuto un esame presso la Sede del Formatore. Quest'ultimo dovrà essere in possesso di particolari      requisiti. Tutto questo può andare bene, a prescindere dall'obbligatorietà dell'esame finale al termine del corso di formazione. Non è infatti previsto per nessun ordine professionale o albo un esame al termine della formazione periodica. Quello che non è stato considerato , a mio avviso, è un percorso formativo che includa nelle materie d'insegnamento l'Etica. Non sempre,  infatti,  l' "Onorabilità" formale,  rappresenta una garanzia di Gestione trasparente. Infatti affinché questa possa davvero esserci,  è necessario che il Professionista abbia la consapevolezza che dal suo operato,  può  dipendere la conservazione dei beni e il bensessere  delle persone. Avere la fedina penale pulita,  ripassare la normativa vigente e leggere sentenze di Cassazione, che vengono smentite e riconfermate, non fa comprendere quali sono le priorità da mettere in campo quando le situazioni sono complesse. Spesso risulta comodo fare interventi che danno visibilità, a scapito di altri davvero necessari. Qualcuno vorrebbe includere nelle materie d'insegnamento periodico: Marketing. Sicuramente interessante e opportuno ma abbiamo esempi di marketing efficiente,  che ha determinato la rovina di coloro a cui è stato rivolto.  www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/24/14G00151/sg%20
 

domenica 25 gennaio 2015

Art. 1102 Codice Civile - Uso della cosa comune
[I] Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purche' non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine puo' apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

[II] Il partecipante non puo' estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.Art. 1102 Uso della cosa comune