mercoledì 3 settembre 2014

AL DECESSO DEL CONDUTTORE IL CONTRATTO SI RISOLVE

Se nell'appartamento non sono presenti familiari conviventi del conduttore, il contratto di locazione si risolve al momento del decesso del conduttore stesso. 
Gli eredi/familiari possono riconsegnare l'immobile senza necessità di un preavviso essendo tenuti solo a corrispondere il corrispettivo per il periodo necessario per la liberazione dei locali e la riconsegna. 

Chi sceglie di pagare la tassa di registro per l’intera durata del contratto ha diritto a uno sconto, che consiste in una detrazione dall’imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale (2,5% fino al 31 dicembre 2013; 1% dal 1° gennaio 2014) moltiplicato per il numero delle annualità. 
Se il contratto viene disdetto prima del tempo e l’imposta di registro è stata versata per l’intera durata, spetta il rimborso dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta anticipata del contratto. 
Per comunicare la cessazione del contratto si dovrà effettuare il versamento mediante modello F 23 da presentare poi all'Agenzia delle Entrate con il modello RLI; successivamente si potrà presentare richiesta di rimborso per l'annualità non utilizzata allegando la certificazione dell'avvenuto decesso del conduttore.

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