venerdì 25 luglio 2014
LAVORI STRAORDINARI E FONDO ACCANTONAMENTO
Per iniziare i lavori di manutenzione straordinaria, secondo la
nuova normativa, deve essere obbligatoriamente a disposizione
dell'amministrore l'intera quota da spendere?
Secondo il testo licenziato con la riforma del condominio di cui all'art.
1135, punto 4) comma 1 c.c., l'amministratore avrebbe dovuto costituire
un fondo speciale di importo pari all'ammontare complessivo dei lavori.
Fortunatamente, è intervenuto sul punto il Decreto Destinazione Italia, conventito in legge il febbraio
scorso, il quale ha apportato una modifica a tale disposizione introducendo la seguente specificazione: “Se
i lavori devono essere eseguiti in base ad un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione
del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti
dovuti”. Pertanto, non sarà più necessario costituire un fondo speciale per l'importo complessivo, bensì un
fondo parametrato ai vari e progressivi S.A.L. (stato avanzamento lavori) previsti nel contratto di appalto.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento