giovedì 31 luglio 2014

venerdì 25 luglio 2014



LAVORI STRAORDINARI E FONDO ACCANTONAMENTO

Per iniziare i lavori di manutenzione straordinaria, secondo la

nuova normativa, deve essere obbligatoriamente a disposizione

dell'amministrore l'intera quota da spendere?

Secondo il testo licenziato con la riforma del condominio di cui all'art.

1135, punto 4) comma 1 c.c., l'amministratore avrebbe dovuto costituire

un fondo speciale di importo pari all'ammontare complessivo dei lavori.

Fortunatamente, è intervenuto sul punto il Decreto Destinazione Italia, conventito in legge il febbraio

scorso, il quale ha apportato una modifica a tale disposizione introducendo la seguente specificazione: “Se

i lavori devono essere eseguiti in base ad un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione

del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti

dovuti”. Pertanto, non sarà più necessario costituire un fondo speciale per l'importo complessivo, bensì un

fondo parametrato ai vari e progressivi S.A.L. (stato avanzamento lavori) previsti nel contratto di appalto.

giovedì 24 luglio 2014



Contabilizzazione del calore. In Lombardia sanzioni sospese fino al 31/12/2016.


Nuova proroga per contabilizzazione e termoregolazione del calore. Dopo lo slittamento, deciso a maggio, dell'obbligo di installazione di dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti di più recente installazione, una nuova proroga interessa gli impianti centralizzati a gas. Infatti, con la delibera della Giunta regionale n. IX/3855 del 25 luglio 2012, la Regione Lombardia ha disposto di posticipare l'obbligo di dotazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore al 1° agosto 2013 per tutti gli impianti di riscaldamento centralizzato alimentati a gas naturale, con potenza termica superiore ai 350 kW e installati prima del 1° agosto 1997.



Sospensione o proroga? Mentre resta sospesa la scadenza per l’obbligo di installazione dei contabilizzatori di calorie nei condomìni, è stata invece prorogata al 31 dicembre 2016 l’applicazione della sanzione regionale per i responsabili degli impianti termici centralizzati che non abbiano rispettato gli obblighi di adottare sistemi di termoregolazione degli ambienti e di contabilizzazione autonoma del calore per ogni unità immobiliare.



Un sospiro di sollievo. Interessando oltre 181 mila impianti e 1,9 milioni di utenze, la sospensione è stata disposta dall’articolo 9 della legge regionale n. 5 del 31 luglio 2013 (“Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015”), entrata in vigore il 2 agosto 2013.

Gli operatori del settore erano in trepida attesa di tale sospensione perché erano preoccupati per l’imponente entità della sanzione, che andava da 500 a 3000 euro per ogni unità immobiliare servita da impianto centralizzato.



Obbligo per tutti o quasi…La contabilizzazione è obbligatoria per tutti tranne che per gli impianti termici che abbiano mutato il combustibile o per cui sia stato approvato un progetto di ristrutturazione che consenta un miglioramento dell'efficienza energetica non inferiore al 40% o, ancora, che siano stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo il 1° agosto 1997 (hanno tempo sino al 1° agosto 2014).



Misure anticrisi. L’applicazione della legge è stata frenata dalla crisi. Infatti, la spesa media individuale per ogni radiatore non deve oltrepassare i 100 euro e a questa si somma quella condominiale per la centralina e i collegamenti, che varia a seconda del numero di unità da collegare. In questo modo, molti condomìni hanno trovato difficile o impossibile raggiungere i quorum della maggioranza degli intervenuti e della metà dei millesimi (legge 220/2012).



La soluzione della Regione Lombardia. La Regione Lombardia, considerando che la contabilizzazione del calore è dettata da normative comunitarie, ha trovato l’escamotage di prorogare, invece della scadenza, le sanzioni, facendo in modo che le famiglie possano adeguarsi in tempi più distesi.



Possibilità di usufruire delle detrazioni. Diverse le ragioni del posticipo. Innanzitutto dare la possibilità di usufruire delle detrazioni del 50% introdotte dal Decreto n. 83 del 22 giugno 2012 (“Decreto Crescita”), che ha innalzato dal 36% al 50% la detrazione strutturale per le ristrutturazioni edilizie, comprese le spese della riqualificazione energetica degli edifici. Inoltre, in fase di conversione del decreto in legge, la Camera dei deputati ha approvato anche la proroga delle detrazioni del 55% al 30 giugno 2013 poiché non si può usufruire di incentivi se l'intervento è fatto per soddisfare un obbligo di legge.

Valutazioni più ponderate. Infine, in questo modo, si dà più tempo ai cittadini di valutare, comparare e discutere le offerte tecnico-economiche. Infatti, un rapido e rilevante aumento della richiesta di fornitura, generato dall’avvicinarsi delle scadenze, ha creato delle difficoltà agli installatori e ha ridotto, per gli utenti, la possibilità di valutare, comparare e discutere le offerte tecnico-economiche ricevute.



Benefici per esigenze particolari. I condòmini interessati possono chiedere all’assemblea di conformarsi. Si deve tenere conto, del resto, che i contabilizzatori cambiano i criteri di suddivisione delle spese perciò chi ha esigenze particolari, perché si assenta periodicamente o non usa l’immobile per intere giornate (è quello che accade per gli studi professionali o le attività commerciali), trarrà i maggiori benefici perché potrà invocare l’obbligo del rispetto delle leggi, portando al contenzioso in caso ci sia un voto contrario o eccessivamente dilatorio.

mercoledì 23 luglio 2014

Chiarimenti su Decreto Legge n. 145/2013 c.d. “Destinazione Italia”






la presente per informare che il Decreto Legge n. 145/2013 c.d. “Destinazione Italia” è stato convertito in legge lo scorso 19/02.

Cassato dal testo di legge l'obbligo a carico dell’amministratore di reperire i dati sulle condizioni di sicurezza degli impianti di proprietà esclusiva (limitato alle sole parti) nonché quello della costituzione, da parte dell’assemblea di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori da effettuare. Confermato il quorum pari a 1/3 per gli interventi di risparmio energetico, nonché la competenza dell’assemblea, con la maggioranza dell’art. 1136, II° co., c.c. nella determinazione delle sanzioni per violazioni al regolamento.